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I bisogni della famiglia e il fondo patrimoniale – Archivio La Torre Oggi

I bisogni della famiglia e il fondo patrimoniale

Scritto da:

Redazione

Pubblicato il:

BlogAvvocatorisponde, Primo Piano

L’Avvocato… risponde

Un progetto nato dalla collaborazione della redazione con il Caf e Patronato Sportello Pubblico di Lariano e l’Avvocato Michele Capozzi. Con questa rubrica bimestrale, intendiamo fornire ai nostri lettori un servizio gratuito di consulenza: i quesiti e i dubbi potranno essere esposti all’Avvocato Capozzi, attraverso la mail a.risponde@gmail.com, che risponderà di volta in volta sulle nostre colonne, rispettando l’anonimato di chi scrive.


Che il momento storico corrente dia tutt’altro che certezze sembra ormai acclarato, ma la Suprema Corte non ha affatto arrestato la propria funzione nomofilattica, vale a dire quella di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”. La Cassazione è tornata quindi sul tanto caro e dibattuto tema del fondo patrimoniale in data 27 aprile 2020 con la sentenza n. 8201 (Cass. Civ. I Sez – 8201-2020): in detta sentenza, di cui si riportano in seguito alcuni estratti, si chiariscono in modo inequivocabile il concetto di “bisogni della famiglia” e sulle limitazione dell’esecuzione dei crediti sui beni costituiti in fondo patrimoniale: infatti, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale. La Giurisprudenza di questa Corte richiamata, si limita a sottolineare la necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia, ma non si spinge certo a sostenere tesi riguardanti richieste di finanziamento, oggetto di fideiussione, per l’acquisto di beni strumentali voluttuari o caratterizzati da intenti meramente speculativi. 

Detta questione era stata già trattata  in data 11 novembre 2019 sottolineando che  il fondo patrimoniale è un tipo particolare di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, trattandosi pertanto di un patrimonio destinato ad uno scopo specifico, quale appunto il soddisfacimento delle esigenze familiari, e separato poiché i beni facenti parte del fondo patrimoniale sfuggono alla regola generale sancita dall’art. 2740 c.c. per cui il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. 

I debiti che secondo l’art. 170 c.c. disciplinano il fondo patrimoniale e lo rendono a tutti gli effetti esecutivo, divisi riassuntivamente in tre tipi, sono per l’appunto quelli contratti per i bisogni della famiglia (canoni di locazione, vitto, mantenimento di figli minorenni o privi di occupazione eccetera), quelli contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sconosciuti come tali dal creditore, ed infine quelli contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ma in tal caso conosciuti come tali dal creditore. Sempre l’art. 170 c.c. sancisce che l’esecuzione forzata del fondo patrimoniale è consentita solo nel primo e nel secondo caso. Su quale metro di giudizio stabilire quindi i “bisogni della famiglia” in base ai quali un eventuale creditore potrà basarsi per soddisfare o meno le proprie pretese? La costante Giurisprudenza indica come “bisogni familiari” tutto l’insieme delle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della capacità lavorativa familiare. Considerate le effettive possibilità economiche dei coniugi e di conseguenza il tenore di vita condotto dalla famiglia in questione, non si parla di “beni” intesi in senso meramente oggettivo, bensì dell’insieme delle condizioni necessarie allo sviluppo dell’indirizzo della vita familiare prescelto. Nella voce “beni familiari” sono altresì compresi i debiti contratti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale. Escluse invece dal novero dei “bisogni familiari” le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi, come già riportato in supra.  

Dopo la pronuncia da parte della Cassazione della sentenza n. 8201 del 27 aprile 2020, sono state aggiunte le esigenze familiari indirette, statuendo che se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale. Si può pertanto concludere affermando che i beni compresi nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia: può aversi esecuzione forzata solo per i debiti contratti per le esigenze connesse ai bisogni familiari – secondo la nozione esaminata – e in tal modo conosciute dal creditore; in caso contrario, vige l’inesecutività del fondo. 

Rubrica a cura dell’Avvocato Michele Capozzi

Contatto: a.risponde@gmail.com